IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni; 
  Visto il proprio decreto 5 aprile 1987, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.  80  del  6
aprile 1987, con il quale e' stato indetto il referendum popolare per
l'abrogazione dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983, n.  8:
«Norme per l'erogazione di contributi a favore  dei  comuni  e  delle
regioni sedi  di  centrali  elettriche  alimentate  con  combustibili
diversi dagli idrocarburi.», limitatamente ai commi  primo,  secondo,
terzo,  quarto,  quinto,  sesto,  settimo,  ottavo,   nono,   decimo,
undicesimo e dodicesimo; 
  Visti i propri decreti 28 aprile 1987, n. 159 e  n.  160,  relativi
allo scioglimento delle Camere ed alla convocazione  dei  comizi  per
l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Considerato che, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 34, secondo
comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il referendum indetto  con
il sopracitato decreto 5 aprile 1987 e' stato sospeso; 
  Vista la legge 7 agosto 1987, n. 332, recante deroghe alla legge 25
maggio 1970, n. 352, in materia di referendum; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 1987; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; 
 
                              Decreta: 
 
  E' nuovamente indetto  il  referendum  popolare  per  l'abrogazione
dell'articolo unico della legge 10 gennaio 1983,  n.  8:  «Norme  per
l'erogazione di contributi a favore dei comuni e delle  regioni  sedi
di centrali elettriche  alimentate  con  combustibili  diversi  dagli
idrocarburi.», limitatamente ai commi primo, secondo, terzo,  quarto,
quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo
che recano il seguente testo: 
  comma primo: 
  «Con decorrenza dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge e fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo  15  della
legge 2  agosto  1975,  n.  393,  l'ENEL  e  tenuto  a  corrispondere
complessivamente ai comuni nel cui territorio sono o saranno  ubicati
i propri impianti di produzione dell'energia elettrica, nonche'  agli
altri comuni limitrofi interessati, i seguenti contributi: 
    a) lire 0,50 per ogni  kWh  di  energia  elettrica  prodotta  con
combustibili diversi dagli idrocarburi; 
    b) lire 0,25 per ogni kWh di  energia  elettrica  prodotta  dagli
impianti  termici  convenzionali  previsti  ad  olio  combustibile  e
carbone,   dalla   data   di   autorizzazione   alla   trasformazione
dell'impianto a carbone e fino a quando l'impianto stesso  non  sara'
alimentato a carbone; 
    c) lire 0,25 per ogni kWh di  energia  elettrica  prodotta  dagli
impianti in esercizio o in corso di costruzione alla data di  entrata
in vigore della presente legge, non previsti per il  funzionamento  a
carbone purche' di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 MW; 
    d) un  contributo  per  ciascun  kW  di  potenza  nominale  degli
impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della
presente legge o che saranno successivamente autorizzati pari a: 
  lire/kW 8.000 per gli impianti termici convenzionali a carbone; 
  lire/kW 12.000 per gli impianti elettronucleari; 
  lire/kW 2.500 per gli impianti o sezioni  di  impianti  autorizzati
alla trasformazione a carbone.»; 
  comma secondo: 
  «L'ENEL e' altresi' tenuto a corrispondere  alla  regione  nel  cui
territorio sono ubicati i propri impianti di produzione  dell'energia
elettrica un contributo pari a lire 0,50  per  ogni  chilowattora  di
energia elettrica prodotta dagli impianti siti nella regione stessa e
alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi ed  entrati  in
esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980.»; 
  comma terzo: 
  «Dai contributi previsti al comma precedente e alla lettera d)  del
primo comma, sono  portati  in  diminuzione  gli  onera  sostenuti  o
assunti dall'ENEL  in  forza  di  convenzioni,  rispettivamente,  con
comuni o regioni per la localizzazione e costruzione degli  impianti,
ad eccezione di quelli previsti dalla legge 2 agosto 1975, n. 393,  o
da altre disposizioni di legge.»; 
  comma quarto: 
  «Per gli impianti termoelettrici alimentati ad  olio  combustibile,
non convertibili e non previsti per il funzionamento a carbone  e  di
potenza nominale non inferiore a 1.200 MW, entrati in esercizio  dopo
la  data  del  31  dicembre  1980,  l'ENEL  e'  tenuto   altresi'   a
corrispondere alla regione interessata un contributo una tantum  pari
a lire 8.000 per kW di potenza installata.»; 
  comma quinto: 
  «Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera d), sono
indicizzati  sulla  base  delle  disposizioni   del   secondo   comma
dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.»; 
  comma sesto: 
  «Con  decorrenza  dalla  data  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale della delibera del CIPE di cui all'articolo 3, primo comma,
della legge 18 marzo 1982, n. 85, al comune  nel  cui  territorio  e'
ubicato il reattore PEC per la sperimentazione di centrali elettriche
del tipo avanzato, nonche' agli altri comuni  limitrofi  interessati,
l'ENEA e' tenuto a corrispondere annualmente - per il tempo e sino al
limite di costo di completamento dell'impianto previsti dalla  stessa
delibera - un contributo complessivo pari al 5 per mille delle  spese
da sostenere per le opere civili e per la fabbricazione di componenti
necessari alla realizzazione dell'impianto.»; 
  comma settimo: 
  «L'individuazione  dei  comuni  destinatari  di  detto  contributo,
nonche' la -sua ripartizione fra gli stessi, e' disposta d'intesa tra
le giunte regionali dell'Emilia-Romagna e della Toscana. Ove l'intesa
non venga raggiunta, sara' provveduto con decreto  del  Ministro  per
l'industria, il commercio e l'artigianato. I termini e  le  modalita'
relativi alla corresponsione del contributo sono regolati da apposita
convenzione fra l'ENEA e i comuni interessati.»; 
  comma ottavo: 
  «L'individuazione  dei  comuni  destinatari  dei  contributi  e  la
ripartizione del contributo fra gli  stessi,  nonche'  l'accertamento
della sussistenza  dei  requisiti  per  l'erogazione  dei  contributi
previsti dall'articolo 15 della legge 2 agosto  1975,  n.  393,  sono
disposti con decreto del presidente della giunta regionale.»; 
  comma nono: 
  «Nel caso di impianti che interessino  comuni  o  loro  consorzi  o
comprensori siti nel territorio di regioni limitrofe, la ripartizione
del contributo verra' effettuata di intesa tra le regioni medesime o,
in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato.»; 
  comma decimo: 
  «Il gettito  dei  contributi  di  cui  alla  presente  legge  sara'
destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di  investimenti
finalizzati al risparmio  ed  al  recupero  di  energia,  all'uso  di
energie rinnovabili, alla tutela ecologico-ambientale  dei  territori
interessati  dall'insediamento  degli  impianti,  nonche'   al   loro
riassetto socioeconomico, anche nel quadro degli interventi  previsti
dal piano  regionale  di  sviluppo.  Le  regioni,  inoltre,  potranno
utilizzare  i  contributi  previsti  dalla  presente  legge  per   la
istituzione e il potenziamento dei servizi di  prevenzione  sanitaria
che si  rendano  necessari  in  relazione  alla  installazione  e  al
funzionamento delle centrali a carbone e nucleari.»; 
  comma undicesimo: 
  «Le modalita' relative alla corresponsione dei  contributi  di  cui
alla presente legge ed alla  loro  finalizzazione  sono  regolate  da
apposite convenzioni tra l'ENEL, le regioni ed i comuni  interessati,
secondo una convenzione tipo  approvata  dal  CIPE  su  proposta  del
Ministro per l'industria, il commercio e  l'artigianato,  sentita  la
commissione interregionale di cui  all'articolo  13  della  legge  16
maggio 1970, n. 281.»; 
  comma dodicesimo: 
  «Dalla data di entrata in vigore della presente  legge  l'ENEL  non
puo' stipulare convenzioni con gli enti locali e con le  regioni  che
prevedano  a  suo  carico  oneri  finanziari  diretti   o   indiretti
aggiuntivi ai contributi di cui  al  presente  articolo  e  a  quelli
previsti dalle leggi vigenti.». 
  I relativi comizi sono  convocati  per  il  giorno  di  domenica  8
novembre 1987. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Dato a Roma, addi' 4 settembre 1987 
 
                               Cossiga 
 
 
            Goria, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                   Fanfani, Ministro dell'interno 
 
              Vassalli, Ministro di grazia e giustizia